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Decreto Salva Casa 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio il decreto-legge 69/2024, noto come “decreto salva casa 2024“, contenente alcune semplificazioni per agevolare la messa in regola delle lievi difformità edilizie.
Dal 30 maggio 2024 infatti è possibile presentare una istanza di sanatoria alle amministrazioni comunali.

Il “decreto salva casa”, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica, riguarda oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano e permetterà la sanatoria edilizia di molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo:

Quali irregolarità si possono sanare con il condono edilizio 2024?

Quali sono le modifiche del decreto salva casa 2024?

Le modifiche puntuali al D.P.R. 380/2001 riguardano le disposizioni su:

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immagine ing. Stefano Antiseri

Quali interventi si possono eseguire in edilizia libera?

  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • installazione di pompe di calore < 12 kw;
  • rimozione di barriere architettoniche;
  • installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).

Attestazione dello stato legittimo

Le modifiche proposte permettono che lo stato legittimo dell'immobile sia stabilito alternativamente:

  • dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione
  • dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio.

Le modifiche consentono di semplificare il riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile, stabilendo che lo stesso possa essere comprovato alternativamente in base al titolo originario che ha permesso la sua costruzione ovvero da quello conseguito in seguito ad eventuali interventi costruttivi sul medesimo.

Inoltre, previo pagamento delle relative sanzioni, sono ricompresi tra i predetti titoli abilitativi anche quelli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni contenute nel citato testo unico sull'edilizia concernenti i casi di accertamento di conformità (articoli 36 e 36-bis del TUE) ovvero i casi di interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38 del TUE).

Il “Decreto Salva Casa” modifica l'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia stabilendo che concorrono allo stato legittimo anche il pagamento delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.

  • la sanzione alternativa alla demolizione nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
  • la sanzione alternativa alla demolizione nel caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
  • la sanzione prevista per gli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA leggera;
  • la sanzione prevista per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo realizzati in assenza di SCIA su immobili vincolati o non vincolati ma compresi in ZONA A;
  • la sanzione prevista in caso di SCIA tardiva;
  • la dichiarazione di un tecnico abilitato relativa alle tolleranze costruttive-esecutive.